IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20
marzo 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per
fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari e, da  ultimo,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21  novembre
2011 con cui il predetto stato di emergenza e' stato  prorogato  fino
al 31 dicembre 2012; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1° ottobre 2002 e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Considerato che per la gestione delle attivita' poste in essere per
il superamento della situazione di  criticita'  in  rassegna  non  e'
stata istituita una apposita  contabilita'  speciale  ma  sono  state
utilizzate le risorse allocate sui pertinenti capitoli  del  bilancio
del Ministero dell'interno - Dipartimento per le  Liberta'  Civili  e
l'Immigrazione e gestite mediante le ordinarie procedure contabili; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario, da  parte  del  Dipartimento  per  le  Liberta'  Civili  e
l'Immigrazione   del   Ministero   dell'interno,   delle   iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del 25 ottobre 2012, del  24  dicembre  2012,  dell'8
febbraio 2013 e del  29  marzo  2013  del  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Liberta'  Civili
e  l'Immigrazione  -  Direzione  Centrale  dei  Servizi  Civili   per
l'immigrazione e l'Asilo e' responsabile delle  attivita'  necessarie
al completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  nel  contesto  di
criticita'   derivante   dall'eccezionale   afflusso   di   cittadini
extracomunitari sul territorio nazionale di cui in premessa. 
  2. Per i fini di cui  al  comma  1,  il  Direttore  Centrale  della
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo e'
autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni  dalla
data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella   Gazzetta
Ufficiale, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna,  provvedendo  preliminarmente   alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici   pendenti   e   alla   verifica    della    documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale  gia'
nella propria disponibilita'. 
  3. Il Direttore  Centrale  della  Direzione  Centrale  dei  Servizi
Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui al  comma  2  puo'  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  del  personale
operante  presso  il  Dipartimento   per   le   Liberta'   Civili   e
l'Immigrazione  del  Ministero  dell'interno.  Egli  puo'  avvalersi,
altresi', delle Prefetture competenti per territorio,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  4. Limitatamente al completamento  degli  interventi  gia'  avviati
presso il C.I.E. di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed il  C.I.E.  di
Palazzo San Gervasio (Potenza), il Direttore Centrale di cui al comma
2 e' autorizzato, per un periodo massimo di sei mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, a derogare ove ritenuto indispensabile  e  sulla
base di specifica motivazione, nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle  sotto  elencate  disposizioni  in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e
servizi: 
    decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modifiche e integrazioni, articoli 6; 7; 8; 10; 11, commi 1, 2, 3, 4,
5, e 10; 12; 13, commi 1, 2, 3 e 4; 17, comma 4; 27; 48; 53; 54;  55;
56; 57; 59; 62; 63; 65, comma 1; 66; 67; 69, comma 3; 70; 80; 90; 91;
92; 93; 94; 95; 96; 98; 112; 114; 118; 121; 122; 123; 124; 125;  127,
comma 3; 128; 132, commi 1, 4 e 5; 140; 221; 224, comma 1; 225, comma
1;  226;  238,  comma  3;  241  e  243,   nonche'   le   disposizioni
regolamentari per la parte strettamente connessa. 
  5. La Commissione Tecnico-consultiva istituita ai  sensi  dell'art.
1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3287 del 23 maggio 2003 cessa la sua attivita' alla scadenza dello
stato di emergenza, stabilita al 31 dicembre 2012. 
  6. Per il completamento degli interventi  gia'  avviati  presso  il
C.I.E. di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed il C.I.E. di Palazzo San
Gervasio (Potenza) di cui al comma 5, ammontanti  rispettivamente  ad
euro 10.000.000,00 e ad euro  3.530.000,00,  la  cui  ultimazione  e'
prevista  per  il  31  dicembre  2013,   si   provvede,   quanto   ad
€ 10.530.000,00, a carico delle somme iscritte nel conto dei  residui
del cap. n. 7351 «Spese di straordinaria  manutenzione,  costruzione,
acquisizione,  miglioramenti  e  adattamenti  di   immobili»,   piano
gestionale  2  «Spese  per   la   costruzione,   l'acquisizione,   il
completamento, ecc.» e, quanto ad  €  3.000.000,00,  a  carico  delle
disponibilita' in conto competenza del  medesimo  capitolo  n.  7351,
piano  gestionale  2,  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno 2013. 
  7. Il  Direttore  Centrale  di  cui  al  comma  2,  a  seguito  del
completamento degli interventi di cui al comma 6, provvede ad inviare
al Dipartimento della  protezione  civile  una  relazione  conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 aprile 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                     Gabrielli